Art. 548
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Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell' anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall' articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione e' effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo 322. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva