Art. 549 — Consiglio di amministrazione provinciale
Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi. 96
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva