Art. 560
Adempimenti degli immessi in ruolo
Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 444. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. 96
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva