Art. 564
Proroga eccezionale dell'aspettativa
Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 96
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva