Art. 57
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva