Art. 571Orario di servizio

Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali. Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessita' degli utenti. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e). 96

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

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Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art571 · fonte su Normattiva