Art. 573 — Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
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Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni educative. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell' attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva