Art. 577Commissione di disciplina provinciale

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Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art577 · fonte su Normattiva