Art. 580
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Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate. successivo alla data in cui sono state presentate. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 12 dicembre 1998 · versione 14 su Normattiva