Art. 584 — Requisiti culturali e deroghe
I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l' ammissione ai concorsi di accesso al ruolo. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva