Art. 599Trattamento di previdenza

Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art599 · fonte su Normattiva