Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Impiego pubblico - Supplenti della scuola con incarichi inferiori all'anno - Diritto all'indennità di buonuscita e/o all'indennità di fine rapporto - Requisito consistente nell'iscrizione da almeno un anno al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ovvero nella prestazione di almeno un anno di servizio continuativo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia - Difetto di motivazione circa la dedotta violazione degli evocati parametri - Indeterminatezza del petitum - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alla posizione dei supplenti della scuola con incarichi inferiori all'anno, rispettivamente richiedono, per la maturazione del diritto all'indennità di buonuscita, almeno un anno d'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e, per il sorgere del diritto all'indennità di fine rapporto, la prestazione di almeno un anno di servizio continuativo. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, in maniera convincente ed esaustiva le ragioni del dedotto contrasto della normativa impugnata con gli invocati parametri e le censure non appaiono sorrette da una motivazione persuasiva. Inoltre, non sono offerte indicazioni perspicue e coerenti sul senso e sulla portata dell'intervento caducatorio richiesto. Il rimettente ha mostrato di aderire al diritto vivente, il quale, assunto a premessa logica del quesito di costituzionalità, è inequivocabile nell'escludere un nesso di continuità tra gli incarichi di supplenze che si succedono nel tempo e che sono così considerati reciprocamente autonomi. Ciò premesso, non è dato comprendere in quali termini debba tradursi, nell'auspicata declaratoria d'illegittimità, la necessità di considerare in maniera globale i rapporti che hanno legato i docenti supplenti alle amministrazioni di appartenenza. Da tale necessità, che certo non condurrebbe alla pronuncia ablativa pura e semplice, scaturisce l'esigenza di ridefinire in radice, per i supplenti, la stessa nozione di continuità del servizio. Nondimeno, un tale intervento manipolativo rischierebbe di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, in difetto di soluzioni a rime costituzionalmente obbligate. Infine, il rimettente, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, chiede - sic et simpliciter - la caducazione di una norma sul requisito di continuità del servizio, che riguarda tutti i dipendenti non di ruolo dell'amministrazione dello Stato e non la sola categoria dei supplenti. L'atto di promovimento, che indugia sul peculiare regime dei supplenti, non offre ragguagli né sulle ragioni di un intervento caducatorio, destinato a riverberarsi su una disciplina applicabile a tutti i dipendenti non di ruolo dello Stato, né sulle ragioni di una eventuale diversificazione tra la posizione dei supplenti e quella degli altri dipendenti non di ruolo. Tale diversificazione, peraltro, sarebbe disarmonica rispetto ad una linea di tendenza, che mira a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 99/2011. - Sulla possibilità di riproporre la medesima questione di legittimità costituzionale, ma sulla base di diverse argomentazioni, v. la citata sentenza n. 113/2011. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale a percepire l'indennità di fine rapporto, v. la citata sentenza n. 518/1987. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato, v. la citata sentenza n. 40/1973. - Sulla durata dell'incarico quale elemento distintivo non irragionevole per la modulazione della tutela previdenziale, v. le citate ordinanze nn. 438/2000 e 710/1988. - Sulla tendenza a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo, v. le citate sentenze nn. 518/1987 e 40/1973.
Previdenza - Indennità di buonuscita spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato - Esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Subordinazione del diritto alla buonuscita e all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno, rispettivamente, di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP e di servizio continuativo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia - Difetto di argomentazioni a sostegno degli evocati parametri - Motivazione per relationem e priva di contenuto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, é negato il diritto alla buonuscita al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica, è richiesto per la maturazione della buonuscita almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP ed é subordinato il diritto all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. Il giudice a quo non si fa carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno degli evocati parametri, rinviando, altresì, per quanto concerne la denuncia degli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 e 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, ai dubbi prospettati dalla difesa della ricorrente. Si tratta di un rinvio motivazionale non soltanto per relationem ma, viepiù, privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge. Anche in riferimento alla denuncia dell'ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti, non potendo integrare una motivazione a tal fine sufficiente il mero assunto per cui è già stata giudicata fondata un'analoga questione attinente ad altra norma del medesimo d.lgs. C.p.S. Sull'inammissibilità di questioni motivate per relationem , v. la citata sentenza n. 143/2010. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, v. la citata sentenza n. 518/1987. Sul trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, v. la citata sentenza n. 40/1973.
sentenza 99/2011massima n. 35513 Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI - "INDENNITA' OPERATIVA" - MANCATA INCLUSIONE DELLA STESSA TRA GLI EMOLUMENTI UTILI AL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', ne' la natura retributiva, ne' la riconosciuta pensionabilita' della "indennita' operativa", disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, spettante indistintamente a tutti i militari, costituiscono argomenti sufficienti per ritenere lesiva dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost., la mancata inclusione del suddetto emolumento tra quelli che a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 vanno posti a base del computo dell'indennita' di buonuscita. Invero, come non e' sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilita', cosi', reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI - "INDENNITA' OPERATIVA" - MANCATA INCLUSIONE DELLA STESSA TRA GLI EMOLUMENTI UTILI AL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE, RIENTRANTE NEL COMPUTO DELLA BUONUSCITA, SPETTANTE AI DIRIGENTI, E ALLA NORMATIVA DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 243 DEL 1993 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disomogeneita' che si riscontra - nell'ambito delle voci retributive accessorie del pubblico impiego - tra l'"indennita' operativa", corrisposta, anche se con importi diversificati in ragione delle svariate condizioni d'impiego, a tutti i militari, e l'indennita' di funzione prevista, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dall'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, non consente di assumere la norma (art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973) che la indennita' di funzione comprende nella base di calcolo della buonuscita, a 'tertium comparationis' per inferirne la illegittimita', in riferimento all'art. 3 Cost., della esclusione, dal computo della buonuscita, della indennita' operativa. Ne' d'altra parte, a sostegno della prospettata violazione del principio di eguaglianza, vale far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale delle norme che non consentono la computabilita', nella buonuscita, della indennita' integrativa speciale, giacche' - come la stessa sentenza chiarisce - il problema della inclusione della indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto si e' posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza normativa inerente alle modalita' di determinazione dei trattamenti stessi". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). - V. S. n. 243/1993, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E NELLE INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE EX O.N.M.I. E DEI DIPENDENTI DEL PARASTATO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
La sopravvenuta l. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' contenuta nella S. n. 243/1993, e' stato disciplinato il computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione dell'indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti - rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di costituzionalita' aventi ad oggetto la previgente normativa, che escludeva il diritto di alcune categorie di pubblici dipendenti al computo suddetto. (Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, l. 27 maggio 1959 n. 324, gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, l'art. 13, l. 20 marzo 1975 n. 70, l'art. 2, ultimo comma, l. 31 marzo 1977 n. 91, e l'art. 4, comma sesto, l. 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - In una delle ordinanze di rimessione era stata altresi' sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimita'. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 4 legge 297/1982art. 13 legge 70/1975art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 1 legge 324/1959art. 2 legge 91/1977
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA.
L'esclusione 'in toto' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacche' produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi piu' bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalita' e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantita' e qualita' del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni piu' basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.
Riguarda ancheart. 13 legge 70/1975art. 14 legge 829/1973art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 21 legge 210/1985art. 26 legge 70/1975
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - SUSSISTENTE CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' DELLE NORME IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI SENTENZA MERAMENTE CADUCATORIA OVVERO DI SENTENZA ADDITIVA - ESCLUSIONE - MOTIVI.
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", non puo' avvenire ne' mediante una pronuncia meramente caducatoria - giacche' essa paralizzerebbe la corresponsione delle indennita' attualmente dovute - ne' mediante una sentenza additiva che renda integralmente computabile l'indennita' integrativa speciale dei suddetti dipendenti, in quanto cio' comporterebbe sperequazioni di segno opposto nei confronti del settore privato e del regime INADEL, diversi essendo gli altri criteri di calcolo dei rispettivi trattamenti.
Riguarda ancheart. 21 legge 210/1985art. 26 legge 70/1975art. 13 legge 70/1975art. 14 legge 829/1973art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - SUSSISTENTE CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA' DI MECCANISMI LEGISLATIVI DI COMPUTO SECONDO I PRINCIPI E I TEMPI INDICATI DALLA CORTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", postula meccanismi legislativi di perequazione, idonei a realizzare la complessiva equivalenza dei trattamenti (sia nell'ambito dell'impiego pubblico che nei confronti del lavoro privato) ed il rispetto dei principi di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione, onde il legislatore e' tenuto ad avviare tempestivamente - in occasione della prossima legge finanziaria o comunque nella prima occasione utile per scelte globali di bilancio - la predisposizione dei suddetti meccanismi secondo scelte discrezionali conformate ai principi indicati, graduando gli interventi alla stregua delle risorse finanziarie occorrenti e reperibili, nonche' dell'esigenza di perequare con priorita' i trattamenti corrispondenti alle retribuzioni piu' basse. Pertanto, i combinati disposti dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959 n. 324, con gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con gli artt. 13 e 26, L. 20 marzo 1975 n. 70, e con gli artt. 14, L. 14 dicembre 1973 n. 829, e 21, L. 17 maggio 1985 n. 210, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. - Sul "principio di gradualita'" degli interventi legislativi, v. S. nn. 419/1989, 101/1990, 260/1990, 401/1990, 422/1990, 119/1991.
Riguarda ancheart. 21 legge 210/1985art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 13 legge 70/1975art. 14 legge 829/1973art. 26 legge 70/1975
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI ALCUNE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - AVVENUTA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO DEGLI INTERESSATI AD UN ADEGUATO COMPUTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' PER RENDERLO CONCRETAMENTE REALIZZABILE - SPETTANZA AL LEGISLATORE.
La dichiarazione di parziale incostituzionalita' delle norme che non prevedono meccanismi di computo dell'indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", comporta il riconoscimento della titolarita' - in capo ai soggetti interessati - del diritto ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto; ma spetta al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo. - v. la precedente massima G.
Riguarda ancheart. 14 legge 829/1973art. 26 legge 70/1975art. 21 legge 210/1985art. 13 legge 70/1975art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' SULLA BASE DI CALCOLO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - QUESTIONE ANALOGA GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale relativa al mancato computo, per i dipendenti statali, dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e nella base di calcolo contributiva, le decisioni n. 763 del 1988 e 821 del 1988 - che alla computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto non fanno alcun riferimento - non apportano alcun nuovo elemento rispetto a quanto gia' ritenuto con la precedente decisione n. 220 del 1988, dichiarativa di inammissibilita' di analoga questione, essendo di competenza del legislatore valutare l'opportunita' del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' NELLA BASE DI COLCOLO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - INTERVENTI LEGISLATIVI RIVOLTI ALLA OMOGENEIZZAZIONE DI TRATTAMENTI - RINNOVATA ESORTAZIONE AL LEGISLATORE IN TAL SENSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
A seguito della sent. n. 220 del 1988 (v. massima A), con la quale - riguardo alla lamentata esclusione, per i dipendenti statali, dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita - venivano, tra l'altro, auspicati adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive discipline, e' stata presentata, con esplicito riferimento ad essa, una proposta di legge in tal senso alla Camera dei deputati: nella stessa direzione si e' mosso anche il Governo, come risulta dalla dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, e dal recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), che ha esteso il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici, con trattamenti equiparati. Pertanto, pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneita' dei trattamenti, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza gia' statuito (cfr. anche le ordinanze n. 419 del 1989; n. 641/1988, n. 869/1988, nn. 1070/1988 e 1072/1988). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' NELLA BASE DI CALCOLO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - INVITO AL LEGISLATORE DI PROCEDERE ALLA OMOGENEIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - LAMENTATA INOSSERVANZA DI TALE INVITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RINNOVATA ESORTAZIONE AL LEGISLATORE.
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita - gia' dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa - nuovamente sollevata per non avere il legislatore accolto l'invito rivoltogli dalla Corte con la sent. n. 220 del 1988, di procedere alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza, va ancora rilevato che e' stata presentata, con esplicito riferimento a detta decisione, una proposta di legge in tal senso alla Camera dei deputati. Nella stessa direzione si e' mosso anche il Governo, come risulta dalla dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, e dal recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), che ha esteso il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici, con trattamenti equiparati. Pertanto, pur dovendosi rinnovare il predetto invito al legislatore, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in argomento gia' statuito. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, la L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - O. nn. 143/1990, 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.
Riguarda ancheart. 7 legge 177/1976art. 1 legge 324/1959art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - LIMITAZIONE ALL'80% DELLO STIPENDIO ANNUO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 220/1988; O. nn. 639/1988 e 1072/1988.
Riguarda ancheart. 2 legge 75/1980art. 3 legge 75/1980art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' NELLA BASE DI CALCOLO CONTRIBUTIVA-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, stante la necessita' dell'intervento del legislatore, peraltro gia' avviato. - S. n. 220/1988, o. nn. 143/1990, 189/1990 e 306/1990.
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo gia' stata dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) sotto i medesimi profili, in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa; resta comunque pressante l'invito al legislatore alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernente l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, in relazione alla L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - S. n. 220/1988; O. nn. 641, 869, 1070, 1072/1988.
Riguarda ancheart. 1 legge 324/1959art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 7 legge 177/1976
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - LIMITAZIONE ALL'80% DELLO STIPENDIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.
Non sono comparabili, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di eguaglianza, i sistemi riguardanti, nel loro complesso, i rapporti di lavoro pubblico e privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto; ne`, del pari, sono comparabili i regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali, stabilendo, cosi`, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i lavoratori privati e per i dipendenti degli enti pubblici substatali di cui alla l. n. 70 del 1975). - indirizzo consolidato (S. nn. 82/1973, 26/1980, 68/1980, 185/1981, 125/1982, 46/1983, 40/1986).
Riguarda ancheart. 7 legge 177/1976art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75 - COST., ART. 3.
Malgrado l'attenuarsi del carattere previdenziale dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S., sussistono differenze sostanziali (quali l'erogazione da parte di ente diverso dal datore di lavoro e la partecipazione contributiva del pubblico dipendente) che rendono tale indennita` non comparabile - ai fini del giudizio di costituzionalita` alla stregua del principio di eguaglianza - con l'indennita` di anzianita` dei lavoratori privati (art. 2120 cod. civ.) e con l'indennita` di fine rapporto dei dipendenti substatali (art. 13, l. n. 70 del 1975); del pari, non e` possibile - attesa la diversita` dei rapporti cui accedono - porre a raffronto l'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S. e l'indennita` premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui escludono l'indennita` integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali). - v. S. nn. 82/1973, 125/1982, 46/1983; sulla differenziazione dei rapporti di lavoro pubblico e privato, v. S. nn. 68/1980 e 40/1986, S. nn. 90/1984 e 193/1981.
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 7 d.P.R. 177/1976
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.
Pur se e` auspicabile che si consolidi la tendenza ad assorbire nello stipendio l'indennita` integrativa speciale - in modo da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S. - la determinazione della base retributiva utile ai fini dei trattamento di quiescenza rientra comunque nella discrezionalita` del legislatore, e cio` preclude la valutazione di legittimita` costituzionale delle relative norme non solo con riferimento all'art.3 Cost., ma anche in relazione agli artt. 36 e 38. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento ai parametri citati e relativa agli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75, nella parte in cui escludono l'indennita` integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali).
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 7 legge 177/1976
ORD. N. 639/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - LIMITAZIONE ALL'80% DELLO STIPENDIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.
E' manifestamente infondata - in quanto gia' dichiarata infondata - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (come modificato dall'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976 n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980 n. 75), nella parte in cui limitano all'80% della retribuzione annua la base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 220/1988.
Riguarda ancheart. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 7 legge 177/1976
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - COMPUTABILITA' DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 MARZO 1959 N. 324, ART. 1, COMMA TERZO (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 MARZO 1960 N. 185); D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3, 38. - COST., ARTT. 3, 36, 38.
La questione di legittimita' costituzionale delle norme che escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali va dichiarata manifestamente inammissibile: atteso che questioni del tutto analoghe sono gia' state dichiarate inammissibili sul rilievo che la suddetta esclusione rientra nell'esercizio di discrezionalita' legislativa. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., e relativa all'art. 1, comma terzo, legge 27 maggio 1959 n. 324 - come modificato dall'art. 1, legge 3 marzo 1960 n. 185 - ed agli artt. 3 e 38, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032). - S. nn. 220 e 408/1988.
Riguarda ancheart. 1 legge 185/1960art. 1 legge 324/1959art. 38 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.