Art. 6Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalita'

Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche' presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei predetti specialisti.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art6 · fonte su Normattiva