Art. 600
Competenze in materia di quiescenza
La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonche' in materia di trattamento di previdenza, e' stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva