Art. 61
Istituzione degli istituti d'arte
Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell' istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva