Art. 617Regione Valle d'Aosta

Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale e' funzionario della regione.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art617 · fonte su Normattiva