Art. 622 — Disposizioni particolari
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Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative. Il (( Ministero della pubblica istruzione)) istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nel limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sara' proporzionale al numero dei posti ivi vacanti. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del (( Ministero della pubblica istruzione)). I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici scolastici regionali i concorsi devono svolgersi. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalita' previste dal bando, presso gli uffici scolastici regionali competenti. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda. Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme vigenti in materia di concorsi statali.
Testo vigente dal 21 novembre 1994 al 12 dicembre 2000 · versione 3 su Normattiva