Art. 624Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali: A - presso gli uffici scolastici regionali: 1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta:

  • a)dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
  • b)da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
  • c)da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426. B - Presso i provveditorati agli studi:
  • 1)il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
  • 2)il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
  • 3)la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'articolo 577;
  • 4)la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo 477, comma 2;
  • 5)le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all'articolo 525;
  • 6)la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 586;
  • 7)la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
  • 8)la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all'articolo 28.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art624 · fonte su Normattiva