Art. 624 — Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali: A - presso gli uffici scolastici regionali: 1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta:
- a)dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
- b)da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
- c)da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426. B - Presso i provveditorati agli studi:
- 1)il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
- 2)il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
- 3)la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'articolo 577;
- 4)la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo 477, comma 2;
- 5)le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all'articolo 525;
- 6)la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 586;
- 7)la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
- 8)la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all'articolo 28.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva