Art. 625Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art625 · fonte su Normattiva