Art. 625
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Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva