Art. 544

Ruoli I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza. 96

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

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Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art544 · fonte su Normattiva