Art. 632 — Contributi degli alunni
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Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura e' determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva