Art. 636 — Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica
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Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3, istituisce:
- a)classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
- b)corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
- c)corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di scuola italiana elementare e media;
- d)scuole materne e nidi di infanzia;
- e)corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva