Art. 643Durata massima di permanenza all'estero

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La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 640. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decretolegge 3 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art643 · fonte su Normattiva