Art. 648 — Divieto di assunzione di personale precario
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Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva