Art. 666
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Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di servizio e viceversa. (( Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1. 5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62
19con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma 1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999"
Testo vigente dal 15 aprile 1998 al 1 gennaio 2012 · versione 19 su Normattiva