Art. 668
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Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva