Art. 669Viaggi di servizio

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Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e' altresi' mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:

  • a)nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
  • b)nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art669 · fonte su Normattiva