Art. 672R i n v i o

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Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art672 · fonte su Normattiva