Art. 676
Norma di abrogazione
[1]Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
[2]VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione RUSSO JERVOLINO
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva