Art. 85Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art85 · fonte su Normattiva