Art. 85 — Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva