Art. 88
Aree per l'edilizia scolastica
Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva