Art. 22 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)
[1]Progetto esecutivo.
[2]1. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al precedente livello di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita' tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi', corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). 3. Il progetto esecutivo e' redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, e' composto dai seguenti documenti:
- a)relazione generale;
- b)relazioni specialistiche;
- c)elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonche', ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d)calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e)piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f)aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g)quadro di incidenza della manodopera;
- h)cronoprogramma;
- i)elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l)computo metrico estimativo e quadro economico;
- m)schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n)piano particellare di esproprio aggiornato;
- o)relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p)fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis)((modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;))
- p-ter)((capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). 6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. 7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progetto esecutivo non puo' prevedere significative modifiche alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva