Art. 91

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 3 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →

I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della legge regionale. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 febbraio 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art91 · fonte su Normattiva