Art. 93
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Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze quantitative e qualitative. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 23 settembre 1992, n. 498.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 febbraio 1996 · versione 0 su Normattiva