Art. 10
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[1]Sanzioni
[2]Articoli 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.
[3]Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle e' soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa sino al quadruplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a L. 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione. E' soggetto alla pena pecunaria da L 250 a L. 500, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti o atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto. Agli effetti della legge penale le marcie ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 19 dicembre 1954 · versione 0 su Normattiva