Art. 11
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[1]Competenza per l'accertamento delle violazioni
[2]Art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
[3]Le violazioni delle norme contenute nel presente testo unico, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi sono competenti per l'accertamento delle infrazioni di cui ai numeri 51 (n. 1) e 52 (n. 1 e 2) della tabella A, anche gli agenti delle ferrovie sia dello Stato, sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie. Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva