Art. 12

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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe

[2]Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

[3]Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osservanza delle modalita' previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art12 · fonte su Normattiva