Art. 14
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[1]Ricorsi amministrativi
[3]Salvo quanto e' disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sono decisi dalle intendenze di finanza. ((Contro tali decisioni e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 50.000.)) Contro le decisioni definitive adottate dall'intendente e contro quelle adottate in sede di ricorso gerarchico dal Ministro, puo' essere proposto nuovo ricorso, Tipi modi e nei termini previsti dall'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.
Testo vigente dal 31 marzo 1955 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva