Art. 15

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[1]Azione giudiziaria

[2]Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

[3]E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorita' giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo. Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art15 · fonte su Normattiva