Art. 16
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[1]Prescrizione
[3]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B. Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.
[4]Visto, il Ministro per le finanze
[5]VANONI
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva