Art. 16

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[1]Prescrizione

[2]Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

[3]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B. Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

[4]Visto, il Ministro per le finanze

[5]VANONI

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art16 · fonte su Normattiva