Art. 2
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[1]Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto
[3]Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva