Art. 3
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[1]Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo
[2]Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 5, alleg. F del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749. Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.
[3]Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle. La riscossione e' fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o e' ricevuta la dichiarazione; sia mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorita' o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo. Il pagamento in modo ordinario puo' anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro. Le singole disposizioni dell'annessa tabella A stabiliscono i casi nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo. Le tasse di cui ai numeri 45, lett. b e c), 47, lett. a), 48, 49, 50 della tabella A e quelle sul rilascio e la vidimazione annuale di cui all'art. 183 della tabella medesima sono riscosse mediante apposite marche.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva