Art. 5

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[1]Prenotazione a debito

[2]Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

[3]Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a meta' e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle societa' ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge silla riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art5 · fonte su Normattiva