Art. 8
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[1]Esenzioni dai diritti di segreteria
[2]Art 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
[3]Sono esentati dalle tasse, di cui alla tabella B (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:
- a)la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L, 100, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed al tre prestazioni dovute al demanio, al Fondo per il culto ed al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella citta' di Roma;
- b)la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitu' militari
- c)tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della "Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia" per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna della Libia.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva