Art. 9
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[1]Cessazione di privilegi tributari
[2]Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
[3]Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle A e B del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, societa', enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore. Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle societa' e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora l'esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza. In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio. In caso di contestazione sulla natura o sulla finalita' dell'ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i ministeri competenti. La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della societa', ente od istituto anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva