All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1625 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-03;260~art2 · fonte su Normattiva