Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonche', d'intesa con la competente autorita' ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.
Testo vigente dal 27 luglio 1974
