Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonche', d'intesa con la competente autorita' ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art5 · fonte su Normattiva