È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2), sollevata dal tribunale di Potenza per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, a causa della lesione del principio di uguaglianza, del diritto di proprietà e della libertà delle persone giuridiche private di stabilire la propria sede. Infatti, il giudizio 'a quò, promosso dalla fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), allo scopo di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca Camillo d’Errico e di ottenere la restituzione della suddetta collezione artistica dalla amministrazione convenuta, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con la quale l’ente attore è stato riconsciuto unico proprietario della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente, come emerge dall’ordinanza di rimessione, la domanda di restituzione della pinacoteca medesima e tale 'petitum' non è né logicamente né giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d’arte di cui si tratta, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate è palesemente irrilevante.
Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Trasferimento dell'ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera