All'onere di lire 189.750.000, derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 ottobre 1959-30 giugno 1962 si provvede, per lire 155.571.428 con i contributi dell'Amministrazione provinciale, del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, da versarsi ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2, e per lire 34.178.572 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;819~art7 · fonte su Normattiva